In maniera esplicita vengono considerati come casi di forza maggiore, oltre a quelli normalmente considerati dalla giurisprudenza delle Corti e dei tribunali italiani – gli scioperi totali o parziali, interni o esterni all’azienda, blocco dei mezzi di trasporto o diapprovvigionamento per qualsiasi motivo, restrizioni governative o legali, guasti informatici, blocco delle telecomunicazioni comprese le reti e in particolare internet.
In caso di forza maggiore verrà sospesa, in un primo tempo, in pieno diritto, l’esecuzione dell’ordine.
Se trascorso un periodo di tre (3) mesi, le parti constatano la persistenza del caso di forza maggiore, l’ordine verrà automaticamente annullato, salvo altrimenti concordato da entrambe le parti.